Statuto adeguato al D.Lgs 3 luglio 2017 n° 117

STATUTO

DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017

(Atto esente da imposta di bollo e di registro ai sensi art. articolo 26, modifica dell’articolo 82, Dlgs 117/2017)

“A.N.I.A.D. Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici OdV – Ets”

Art. 1Costituzione, denominazione e sede

È costituita, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n 117 del 3 Luglio 2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato, “ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA ATLETI DIABETICI OdV – Ets” (di seguito denominata per brevità “l’Associazione” o “A.N.I.A.D. OdV”) aderente alla International Diabetic Athletes Association. L’Associazione assume la forma giuridica di “Associazione non riconosciuta”, ed è costituita da Organizzazioni di Volontariato che operano nel territorio Nazionale.

L’Associazione può aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad altre Associazioni o Federazioni nazionali che perseguono scopi analoghi o affini. Il Consiglio Direttivo può cambiare o modificare lo stesso.

L’Associazione ha sede legale in Napoli. La sede operativa, al di fuori di quella legale, potrà coincidere con la stessa oppure sarà organizzata in altro luogo al fine di rispondere maggiormente alle esigenze associative. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 – Durata della Associazione

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall’art. 25 dello Statuto.

Art.3Finalità e obiettivi della Associazione

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sulla base di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1 del D.lgs 117/2017 sono: interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

L’Associazione si propone di mettere in atto gli interventi di cui sopra mediante la realizzazione delle seguenti azioni/obiettivi:

  1. favorire tra le persone con diabete di ogni età la diffusione dell’attività sportiva e, quando le doti fisiche lo consentono, anche dello sport agonistico;
  2. favorire l’accettazione nelle varie federazioni sportive di atleti con diabete;
  3. dimostrare che il diabete non osta un normale inserimento nella società;
  4. organizzare e/o partecipare a livello nazionale ed internazionale a manifestazioni sportive fra persone con diabete e non, fornendo ai primi se del caso assistenza specialistica;
  5. promuovere iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi sugli scopi e le attività dell’Associazione;
  6. promuovere tra i diabetologi ed il mondo clinico in generale il concetto che l’attività fisica e sportiva, anche agonistica, nel Diabete di tipo 1 non solo non è sconsigliata, ma al contrario favorisce e migliora l’equilibrio glicemico e può entrare a far parte integrante della terapia;
  7. collaborare con le altre emanazioni dell’International Diabetic Athletes Association, con tutte le Associazioni o Federazioni nazionali ed internazionali di diabetici o di diabetologi e con quelle interessate alle attività sportive;
  8. sensibilizzare ed attirare l’attenzione dei mass-media, delle Autorità pubbliche, di Enti o industrie sull’importanza dello sport nella prevenzione e cura del diabete;
  9. rappresentare le persone con diabete di ogni età in ogni Ente o Istituzione pubblica o privata;
  10. assumere ogni altra iniziativa che verrà ritenuta idonea per il proseguimento dei propri scopi.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4 – Qualità di volontario

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione tramite la quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.5Struttura e Soci

La struttura di A.N.I.A.D. OdV è costituita da altre Associazioni di Volontariato che si occupano di diabete, e che pur mantenendo la propria autonomia gestionale e finanziaria siano in possesso di:

  1. i requisiti di cui alla Legge 6 giugno 2016 n° 106 e del D.L. 3 luglio 2017 n° 117;
  2. regolare iscrizione al Registro generale del volontariato e/o registro Onlus;
  3. un proprio statuto che sia comunque coerente con le linee e gli obiettivi stabiliti dal presente;

e da altri Ets (Enti del Terzo Settore), interessati alla problematica dell’attività fisica della persona con diabete purché in regola con le norme di cui alla Legge sopra richiamata, e comunque in misura inferiore al 50% delle OdV che già risultano aderenti.

Le Associazioni di Volontariato (OdV) assumono lo status di Socio Ordinario, dopo ratifica da parte del Consiglio Direttivo che esamina la richiesta di adesione.

L’Associazione è costituita da un numero non inferiore rispettivamente a tre organizzazioni di volontariato o a tre associazioni di promozione sociale.

Art.6 Adesione

Le Associazioni che vogliano aderire ad A.N.I.A.D. OdV ed in possesso dei requisiti previsti ed in regola con le norme di cui alla Legge D.L. n° 460/1997 Sezione II ed alla Circolare Ministeriale n° 168/E del 1998; della L. 11 agosto 1991, n. 266 – Legge-quadro sul volontariato- ed in regola con le norme di cui alla Legge 6 giugno 2016 n° 106 e del D.L. 3 luglio 2017 n° 117 formulano la loro richiesta attraverso domanda scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all’interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato/a motivandola.

L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Ogni associazione aderente ad A.N.I.A.D. OdV mantiene la propria autonomia giuridica, gestionale e finanziaria. Le iniziative e gli eventi che ciascuna associazione aderente realizzerà in assoluta e piena libertà, non dovrà in alcun modo sconfessare o contrastare gli scopi e gli obiettivi dell’Associazione.

L’associazione che aderisce può decidere di utilizzare il logo di A.N.I.A.D. OdV oppure, qualora già provvisti, mantenere il proprio. Le associazioni già costituite come Sezioni ANIAD Regionali, potranno, se vogliono, mantenere l’attuale ragione sociale dove però deve essere sempre presente la dicitura “Sezione di … (riferimento regionale/ territoriale)”.

Per tutti gli altri casi in aggiunta al proprio acronimo o ragione sociale che non sia direttamente ricollegabile ad A.N.I.A.D. OdV, occorre che sia aggiunta la dicitura “Aderente A.N.I.A.D. OdV”.

Art.7 Quota associativa annuale

La quota associativa è annuale e non frazionabile. Tale importo sarà deciso annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei soci. In assenza di specifica delibera annuale in ordine al quantum della quota associativa, la stessa si intende determinata nella medesima misura dell’anno precedente.

Art.8Diritti dei Soci

I soci di A.N.I.A.D. OdV hanno il diritto di:

  • partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
  • eleggere i candidati al Consiglio Direttivo;
  • candidarsi alla guida dell’Associazione e, pertanto, poter essere a loro volta eletti;
  • partecipare attivamente alla vita associativa nelle forme consentite dal presente Statuto, ed in particolare promuovendo e suggerendo iniziative in linea con gli scopi per cui A.N.I.A.D. OdV si è costituita;
  • consultare, previa richiesta, i libri sociali.

Art.9Doveri dei Soci

I soci di A.N.I.A.D. OdV hanno il dovere di:

  • partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto;
  • rispettare le finalità del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente emanati;
  • rispettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e quando richiesto renderle operative;
  • versare la quota associativa;
  • partecipare attivamente alla vita associativa nelle forme consentite dal presente Statuto, ed in particolare promuovendo e suggerendo iniziative in linea con gli scopi per cui A.N.I.A.D. OdV si è costituita.

Art.10Decadenza dallo status di Socio

Il socio perde il suo status di aderente ad A.N.I.A.D. OdV nei seguenti casi:

  1. per esplicita e motivata richiesta di recesso formalizzata al Presidente del Consiglio Direttivo;
  2. per esclusione in virtù di:
  3. comportamenti lesivi dell’immagine di A.N.I.A.D. OdV;
  4. inosservanza dello Statuto e/o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  5. mancato versamento della quota associativa annuale, salvo che tale inadempimento sia riconducibile a giustificati e motivati impedimenti;

Per quanto attiene la casistica di cui al punto b), l’esclusione dovrà essere ratificata dall’Assemblea su apposita proposta avanzata dal Consiglio Direttivo.

Sia in caso di esplicita richiesta di recesso che di esclusione, il socio recedente/ escluso non potrà avanzare richieste in ordine alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo (es. quote associative, erogazioni liberali, eventuali contributi) in favore di A.N.I.A.D. OdV.

Al socio escluso/ receduto non viene riconosciuto alcun diritto sul patrimonio di A.N.I.A.D. OdV.

Art. 11 – Patrimonio

Il patrimonio, e le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote associative annuali versate dagli aderenti all’Associazione;
  2. contributi liberi ed erogazioni liberali provenienti da privati simpatizzanti e da aderenti;
  3. contributi o elargizioni erogati dallo Stato, dalla Regione, dalle Istituzioni pubbliche o private, dagli Enti Pubblici e Privati;
  4. donazioni e lasciti testamentari;
  5. rimborsi derivanti da convezioni;
  6. fondi e beni di modico valore pervenuti da raccolte pubbliche e/o da sottoscrizioni effettuate occasionalmente;
  7. rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a vario titolo;
  8. beni mobili ed immobili acquisiti, a qualunque titolo, nel corso della vita dell’Associazione e ad essa intestati tramite il suo rappresentante legale;
  9. fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  10. attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del D.lgs. 117/2017;
  11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.12Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea degli Associati;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
  4. Il/i Vice Presidente/i del Consiglio Direttivo;
  5. Il Segretario;
  6. Il Tesoriere.

Art. 13 –   L’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è composta da un rappresentante per ogni Associazione aderente.
  2. L’Assemblea è l’organo deliberante composto da tutti gli aderenti all’Associazione.
  3. La partecipazione alle assemblee, richiede la regolarità del versamento delle quote annuali.
  4. L’Assemblea si distingue in ordinaria e in straordinaria.
  5. L’Assemblea in sede ordinaria:
  6. approva il bilancio d’esercizio (preventivo e quello consuntivo) e relativi allegati;
  7. nomina il Presidente del Consiglio Direttivo;
  8. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
  9. determina l’importo annuale della quota associativa;
  10. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  11. decide sulla proposta motivata di esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo;
  12. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo (per esempio la stesura di regolamenti);
  13. ratifica la composizione della Commissione Elettorale proposta dal Consiglio Direttivo.
  14. L’Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto.
  15. In ordine alla convocazione e costituzione dell’Assemblea:
  • essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qual volta il medesimo o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati con diritto di voto ne ravvisino l’opportunità;
  • la convocazione è disposta a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
  • l’avviso di convocazione dell’Assemblea, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di adunanza, nonché l’ordine del giorno, avviene tramite le seguenti alternative modalità: fax (con tenuta ricevuta); e-mail PEC, ogni altro mezzo che permetta il tracciamento dell’avvenuto invio e ricezione.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno – ma in orari diversi- qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita solo se sia presente – anche in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo rispetto alla data della prima convocazione- la metà più uno degli associati.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro associato con delega scritta. Non è ammessa più di una delega per socio. Il socio, intervenuto in Assemblea, potrà esprimere un solo voto ma, attraverso il rilascio di delega scritta a suo nome, potrà conseguentemente disporre fino a due voti.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può tenersi anche attraverso collegamenti in audio-video conferenza, purché sia gestita in diretta, tutti i soci vi possano accedere e sia regolarmente verbalizzata a cura del Segretario membro del Consiglio Direttivo, o di una figura che funge da Segretario nominato per l’occasione seduta stante dal Presidente. Il verbale approvato dall’Assemblea, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente sarà regolarmente conservato agli atti in apposito registro cartaceo o sotto forma di file digitalizzato, e trasmesso ad ogni socio ed associazione aderente ad A.N.I.A.D OdV.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli associati intervenuti o rappresentati.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo collegiale a cui è affidata l’amministrazione dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta dai soci fondatori e successivamente dall’Assemblea degli associati. I componenti eletti al Consiglio Direttivo devono essere scelti esclusivamente fra le persone fisiche associate. È composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette componenti, ed è presieduto dallo stesso Presidente.

Possono essere candidati, e quindi eletti, i rappresentanti proposti alla Commissione Elettorale da parte di ciascuna associazione aderente ad A.N.I.A.D. OdV purché in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni associazione aderente ad A.N.I.A.D. OdV esprime una candidatura ed ogni associazione può delegare ad esprimere la propria preferenza una sola persona, sempre purché sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni delegato ammesso esprime fino ad un massimo di 3 preferenze.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti Il Presidente, il/i Vice Presidente/i, un Tesoriere ed un Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni (esercizi finanziari) e sono rieleggibili.

Le cariche amministrative sono gratuite, ma resta salvo per ciascun consigliere il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto per conto dell’Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, le sue specifiche attribuzioni vengono trasferite al primo dei non eletti tra quelli candidati all’ultima tornata elettorale. Nel caso di più candidati con identico risultato elettorale, la scelta ricadrà sul candidato anagraficamente più giovane.

Il nuovo consigliere, così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza dei componenti superstiti. Nel caso invece decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Sono cause di cessazione dalla carica di Consigliere prima della scadenza del termine:

  1. la revoca da parte dell’Assemblea per giusta causa;
  2. le dimissioni;
  3. la decadenza automatica per assenza ingiustificata dalle riunioni per tre volte consecutive;
  4. il decesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione di chi lo presiede, ogni qual volta il Presidente, o, in sua assenza, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o lo prescriva il presente Statuto, o, infine, quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

Il relativo avviso di convocazione, dovrà essere portato a conoscenza degli altri componenti del Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, con qualunque mezzo di comunicazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione ordinaria e cinque giorni prima nel caso di riunione urgente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei suoi effettivi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti.

È consentita la partecipazione in sede di adunanza del Consiglio Direttivo a singoli soci ed a professionisti esterni all’Associazione, su invito espresso del Presidente, senza che venga riconosciuto loro alcun diritto di voto.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale da redigersi a cura del Segretario, il quale provvede poi a sottoscriverlo insieme al Presidente ed a trascriverlo in un apposito registro cartaceo o file digitalizzato.

Al Consiglio Direttivo compete:

  1. deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell’Associazione che non siano riservati all’Assemblea dallo Statuto;
  2. compiere tutti gli atti di ordinaria e, previo consenso dell’Assemblea, atti di straordinaria amministrazione;
  3. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  4. redigere annualmente il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario corrente e quello di bilancio consuntivo per quello trascorso da sottoporre, generalmente insieme, all’approvazione dell’Assemblea entro il trenta aprile di ogni anno;
  5. nominare al suo interno, tra i componenti eletti dall’Assemblea, ogni tre anni il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario;
  6. curare la tenuta dei libri associativi e le scritture contabili previsti dal presente Statuto o dalle leggi vigenti in materia di associazioni;
  7. approvare convenzioni con Enti Pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali;
  8. accogliere o respingere (motivandolo) le domande di adesione all’Associazione da parte degli aspiranti soci;
  9. deliberare sulla proposta di estromettere singoli soci dall’Associazione;
  10. provvedere alla liquidazione dei compensi per prestazioni professionali fornite all’Associazione da parte di consulenti esterni;
  11. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza.

Il Vice Presidente è il componente del Consiglio Direttivo a cui spetta il ruolo di sostituire il Presidente dell’Associazione in caso di sua assenza o impedimento, e di esercitare temporaneamente tutte le funzioni che lo Statuto riconosce al Presidente, compreso il potere di rappresentanza dell’Associazione.

Il Tesoriere è il componente del Consiglio Direttivo a cui spetta la responsabilità della gestione della cassa dell’Associazione e della relativa contabilità.

Il Tesoriere provvede:

  1. alla riscossione, a qualsiasi titolo, delle entrate e ai pagamenti per le spese previste dalle deliberazioni consiliari o dalle attività negoziali poste in essere dal Presidente;
  2. alla regolare tenuta dei libri contabili;
  3. a predisporre annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 Il Segretario è il componente del Consiglio Direttivo a cui spetta di coadiuvare il Presidente ed ogni altro consigliere, nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Il Segretario provvede:

  1. alla funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci (a meno che sia stato nominato un Segretario verbalizzante);
  2. alla regolare tenuta dei libri verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione;
  3. alla sostituzione del Tesoriere, del quale esercita temporaneamente le funzioni, in caso di sua assenza o impedimento.

Gli incarichi di Segretario e Tesoriere, possono essere svolti dalla stessa persona.

Art.15 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è una persona fisica scelta all’interno del Consiglio Direttivo eletto. Resta in carica per un triennio alla direzione amministrativa dell’Associazione e può essere rieletto.

Il primo Presidente, al pari dell’intero primo Consiglio Direttivo dell’Associazione, è stato nominato dai soci fondatori.

Al Presidente è riconosciuto il fondamentale potere di rappresentanza dell’Associazione, ossia il potere di agire nei confronti dei terzi in nome e per conto dell’Associazione, dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obbligazioni da parte della stessa (cd. potere di firma).

Per le obbligazioni assunte dal Presidente in nome e nell’interesse dell’Associazione, i terzi possono fare valere i loro diritti sul patrimonio della stessa.

Il potere di rappresentanza, di cui è investito il Presidente, si estende anche sotto il profilo processuale per cui l’Associazione può agire o essere chiamata in giudizio nella persona del suo Presidente.

Al Presidente spetta:

  1. il compito di presiedere sia l’Assemblea dei soci che il Consiglio Direttivo, di cui provvede a curarne tutti gli aspetti inerenti alla regolare convocazione e costituzione delle rispettive adunanze;
  2. il compimento tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, nei casi di necessità e urgenza, la possibilità di espletare anche atti di straordinaria amministrazione, con l’impegno di convocare contestualmente l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Presidente, in quanto responsabile della gestione economica ed organizzativa dell’Associazione, è tenuto in generale a vigilare sul buon andamento amministrativo della stessa e, a tal fine, può esercitare il potere di delegare ad altri associati, mediante conferimento di procure speciali, il compimento di determinati affari o categorie di atti rientranti nella sfera di sua competenza.

Il Presidente, per il conseguimento degli obiettivi prefissati, può avvalersi della collaborazione di professionisti o esperti, anche non aderenti all’Associazione, con i quali pattuisce i relativi compensi.

Il Presidente ricopre a titolo gratuito la sua carica amministrativa, ma resta salvo il suo diritto di chiedere e di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’esercizio delle sue attribuzioni per conto dell’Associazione.

Il Presidente rappresenta ufficialmente l’Associazione di fronte a terzi e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – La Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta da sette membri incaricati dal Consiglio Direttivo e individuati tra quelli proposti dalle Associazioni aderenti all’A.N.I.A.D. OdV.

Cinque di questi, a sorteggio, saranno dichiarati membri effettivi e fra loro individueranno il Presidente, due componenti la Commissione Elettorale, e due scrutatori. Altri due fungeranno da supplenti in caso di improvvisa indisponibilità di un membro effettivo.

Sui nominativi pervenuti il Consiglio Direttivo farà una proposta di incarico (membro effettivo o supplente), e questa dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Soci.

Una volta insediata la Commissione svolgerà i seguenti compiti:

  1. predispone tutto il materiale utile e necessario per assicurare le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
  2. verifica la correttezza delle candidature pervenute;
  3. respinge eventuali proposte di candidatura non in possesso dei requisiti;
  4. coadiuva il lavoro degli scrutatori;
  5. verifica l’assegnazione delle preferenze in base allo spoglio delle schede;
  6. proclama gli eletti al Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Comitato Medico Scientifico

L’Associazione può dotarsi di un Comitato Medico Scientifico costituito da specialisti in diabetologia e/o in medicina dello sport con funzione consultiva che verrà nominato dal Consiglio Direttivo e avrà la stessa durata del Consiglio Direttivo. In ogni caso il Comitato resta in carica ad interim fino alla nomina del nuovo Comitato Medico Scientifico.

Art. 18 – Convenzioni

Eventuali convenzioni stipulate l’Associazione le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente in qualità di legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Associazione.

Art. 19 – Personale retribuito

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 20Assicurazione obbligatoria

Nel caso in cui l’Associazione si avvalesse di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.21Responsabilità dell’organizzazione

L’Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 22 – Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art.23Bilancio d’esercizio

Ogni anno il Tesoriere, entro il termine del 30 aprile, su indicazione del Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio deve essere depositato in sede almeno 15 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione di esso.

Art.24Libri sociali obbligatori

Oltre ai libri contabili, che possono essere depositati all’occorrenza presso il Professionista che redige la contabilità, l’Associazione è obbligata a tenere:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee del Consiglio Direttivo.

Art.25Lo scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’A.N.I.A.D. OdV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art,45, comma1 del Decreto Legislativo n 117 del 3 Luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.26Regolamento

Il Consiglio Direttivo emanerà entro sei mesi dalla prima assemblea, il regolamento dell’Associazione stessa.

Art.27Clausola sospensiva

Alla luce di quanto previsto dall’Art. 102, comma 2, lett.a) del  D. Lgs n 117 del 3 Luglio 2017, che prevede l’abrogazione degli artt. 10 e 29 del D.Lgs 460/1997 disciplinanti il regime ONLUS (all’interno del quale opera attualmente l’A.N.I.A.D.), il presente statuto e le sue clausole, avranno efficacia al momento di effettiva operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), ovvero, così come precisato dalla Circolare n. 20/2018 del Ministero del lavoro, dalla decorrenza dei termini di cui all’art. 104 comma 2 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017.

Art.28Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di leggi vigenti in materia di associazioni non lucrative di utilità sociale.

Il presente Statuto si compone di n. 28 articoli ed è trascritto su n. 17 facciate.

Il Presidente       _________________________________________________

Il Segretario       _________________________________________________       

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