Art.1-
E’ costituita una Associazione denominata
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI DIABETICI”
(A.N.I.A.D.) aderente alla International Diabetic
Athletes Association.
Art.2-
L’associazione ha sede in Napoli alla via
Mariano D’ayala n°1 presso l’A.I.D.
Art.3-
L’associazione ha durata illimitata.
Art.4-
L’associazione è un’organizzazione
di volontariato, apartitica e senza scopi di lucro.
Art.5-
Scopi dell’ associazione sono:
· Favorire
tra i diabetici la diffusione dell’attività
sportiva e, quando le doti fisiche lo consentono,
anche dello sport agonistico.
· Favorire
l’accettazione nelle varie federazioni sportive
di atleti diabetici.
· Dimostrare
che il diabete non osta un normale inserimento nella
società.
· Organizzare
e/o partecipare a livello nazionale ed internazionale
a manifestazioni sportive fra diabetici e non, fornendo
ai primi se del caso assistenza specialistica.
· Promuovere
iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi
sugli scopi e le attività dell’ associazione.
· Contribuire
a far superare ad alcune scuole diabetologiche l’idea
che nel diabete di tipo 1, l’attività
sportiva ad un certo livello, debba avere risvolti
negativi.
· Collaborare
con le altre emanazioni dell’ International
Diabetic Athletes Association, con tutte le Associazioni
o Federazioni nazionali ed internazionali di diabetici
o di diabetologi e con quelle interessate alle attività
sportive.
· Sensibilizzare
ed attirare l’attenzione dei mass-media, delle
Autorità pubbliche, di Enti o industrie sull’importanza
dello sport nella prevenzione ecura del diabete.
· Assumere
ogni altra iniziativa che verrà ritenuta
idonea per il proseguimento dei propri scopi.
Art.6-
I soci dell’ associazione possono essere persone
fisiche, giuridiche o enti. Sono soci ordinari
i diabetici che praticano attività sportiva.
Sono soci sostenitori o benefattori quanti partecipano
alle finalità dell’associazione. Essi
saranno inclusi dal Consiglio Direttivo in
una delle due categorie in relazione al loro contributo
annuale.I
soci fondatori ed onorari hanno durata illimitata.
Art.7-
Il patrimonio dell’associazione è costituito
dai contributi annuali degli associati, da donazioni
di privati o enti. L’iscrizione all’associazione
è aperta a tutti i diabetici e loro familiari,
medici e a tutti coloro che fossero seriamente interessati
al problema dell’attività fisica del
diabetico. La quota associativa annua per gli ordinari
è di lire 15.000 (quindicimila) annuo: sarà
poi decisa di anno in anno dall’assemblea
dei soci.
Art.8-
Sono organi dell’associazione:
1. L’assemblea
dei soci.
2. Il
consiglio direttivo.
3. Il
Presidente e il Vice Presidente.
4. Il
segretario tesoriere.
5. Il
Comitato Medico costituito da tre specialisti in
diabetologia e/o in medicina dello sport con funzione
consultiva che verrà nominato dal Consiglio
Direttivo e avrà la stessa durata del consiglio.
Art.9- L’
assemblea dell’ associazione è costituita
da tutti gli associati in regola con il versamento
delle quote ed è presieduta dal Presidente.
Essa viene convocata dal consiglio direttivo una
volta all’anno. Ad essa vengono sottoposte
la relazione annuale delle attività svolte,
la discussione del bilancio e degli argomenti all’ordine
del giorno. Le assemblee sono convocate dal Consiglio
Direttivo per via postale o per telefono. I soci
ordinari hanno diritto di voto attivo e passivo
e possono essere rappresentati in assemblea da un
altro socio ordinario mediante delega scritta. Ogni
socio ordinario potrà essere portavoce al
massimo di due deleghe. Gli associati non assumono
alcuna responsabilità oltre l’obbligo
di versare puntualmente il contributo annuo, l’
inadempienza di tale obbligo o il ledere gli interessi
e il patrimonio dell’associazione comporterà
automaticamente l’esclusione dal Consiglio
Direttivo che si riserverà ogni altra azione
a tutela dell’ immagine e del patrimonio dell’associazione.
Art.10-
Per la prima volta in via transitoria, i soci fondatori
nominano il Consiglio Direttivo che verrà
successivamente eletto dall’ assemblea dei
soci ordinari.
Art.11-
Il Consiglio Direttivo governa ed amministra l’associazione.
Esso è composto da un minimo di cinque ad
un massimo di sette consiglieri, fra i quali verrà
eletto il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario
Tesoriere. Il numero dei componenti il Consiglio
Direttivo potrà essere variato dall’
assemblea. Esso si riunisce su richiesta del Presidente
o di almeno tre consiglieri e per la sua validità
è necessaria la presenza della maggioranza
dei consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo
duranno in circa tre anni e sono rileggibili.
Art.12-
Il Presidente rappresenta ufficialmente l’
associazione di fronte a terzi e presiede le riunioni
del Consiglio Direttivo.
Art.13-
Lo scioglimento dell’associazione può
essere deliberato dall’ assemblea su proposta
del Consiglio Direttivo. In questo caso l’
assemblea nomina un liquidatore e indica la destinazione
dei fondi residui.
Art.14-
Entro un anno dalla fondazione dell’associazione,
il Consiglio Direttivo emanerà il regolamento
dell’associazione stessa.
Art.15-
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto,
si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.
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