Art.1 – E’ costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETI DIABETICI” (A.N.I.A.D.) aderente alla InternationalDiabetic Athletes Association.
Art.2 – L’associazione ha sede in Napoli alla via Mariano D’ayala n°1 presso l’A.I.D.
Art.3 – L’associazione ha durata illimitata.
Art.4 – L’associazione è un’organizzazione di volontariato, apartitica e senza scopi di lucro.
Art.5 – Scopi dell’ associazione sono:
- Favorire tra i diabetici la diffusione dell’attività sportiva e, quando le doti fisiche lo consentono, anche dello sport agonistico.
- Favorire l’accettazione nelle varie federazioni sportive di atleti diabetici.
- Dimostrare che il diabete non osta un normale inserimento nella società.
- Organizzare e/o partecipare a livello nazionale ed internazionale a manifestazioni sportive fra diabetici e non, fornendo ai primi se del caso assistenza specialistica.
- Promuovere iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi sugli scopi e le attività dell’ associazione.
- Contribuire a far superare ad alcune scuole diabetologiche l’idea che nel diabete di tipo 1, l’attività sportiva ad un certo livello, debba avere risvolti negativi.
- Collaborare con le altre emanazioni dell’ International Diabetic Athletes Association, con tutte le Associazioni o Federazioni nazionali ed internazionali di diabetici o di diabetologi e con quelle interessate alle attività sportive.
- Sensibilizzare ed attirare l’attenzione dei mass-media, delle Autorità pubbliche, di Enti o industrie sull’importanza dello sport nella prevenzione ecura del diabete.
- Assumere ogni altra iniziativa che verrà ritenuta idonea per il proseguimento dei propri scopi.
Art.6 – I soci dell’ associazione possono essere persone fisiche, giuridiche o enti. Sono soci ordinari i diabetici che praticano attività sportiva. Sono soci sostenitori o benefattori quanti partecipano alle finalità dell’associazione. Essi saranno inclusi dal Consiglio Direttivo in una delle due categorie in relazione al loro contributo annuale.I soci fondatori ed onorari hanno durata illimitata.
Art.7 – Il patrimonio dell’associazione è costituito dai contributi annuali degli associati, da donazioni di privati o enti. L’iscrizione all’associazione è aperta a tutti i diabetici e loro familiari, medici e a tutti coloro che fossero seriamente interessati al problema dell’attività fisica del diabetico. La quota associativa annua per gli ordinari è di lire 15.000 (quindicimila) annuo: sarà poi decisa di anno in anno dall’assemblea dei soci.
Art.8 – Sono organi dell’associazione:
1. L’assemblea dei soci.
2. Il consiglio direttivo.
3. Il Presidente e il Vice Presidente.
4. Il segretario tesoriere.
5. Il Comitato Medico costituito da tre specialisti in diabetologia e/o in medicina dello sport con funzione consultiva che verrà nominato dal Consiglio Direttivo e avrà la stessa durata del consiglio.
Art.9 – L’ assemblea dell’ associazione è costituita da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote ed è presieduta dal Presidente. Essa viene convocata dal consiglio direttivo una volta all’anno. Ad essa vengono sottoposte la relazione annuale delle attività svolte, la discussione del bilancio e degli argomenti all’ordine del giorno. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo per via postale o per telefono. I soci ordinari hanno diritto di voto attivo e passivo e possono essere rappresentati in assemblea da un altro socio ordinario mediante delega scritta. Ogni socio ordinario potrà essere portavoce al massimo di due deleghe. Gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l’obbligo di versare puntualmente il contributo annuo, l’ inadempienza di tale obbligo o il ledere gli interessi e il patrimonio dell’associazione comporterà automaticamente l’esclusione dal Consiglio Direttivo che si riserverà ogni altra azione a tutela dell’ immagine e del patrimonio dell’associazione.
Art.10 – Per la prima volta in via transitoria, i soci fondatori nominano il Consiglio Direttivo che verrà successivamente eletto dall’ assemblea dei soci ordinari.
Art.11 – Il Consiglio Direttivo governa ed amministra l’associazione. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette consiglieri, fra i quali verrà eletto il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo potrà essere variato dall’ assemblea. Esso si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno tre consiglieri e per la sua validità è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo duranno in circa tre anni e sono rileggibili.
Art.12 – Il Presidente rappresenta ufficialmente l’ associazione di fronte a terzi e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Art.13 – Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’ assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In questo caso l’ assemblea nomina un liquidatore e indica la destinazione dei fondi residui.
Art.14 – Entro un anno dalla fondazione dell’associazione, il Consiglio Direttivo emanerà il regolamento dell’associazione stessa.
Art.15 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.